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    Obbligo Antiriciclaggio di Verifica Documenti Identità

    Verifica Documenti Identità

    Il D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio il controllo dei documenti di identità acquisiti in fase di identificazione dell’identità del cliente, dei titolari effettivi e dell’eventuale esecutore, al fine di rilevare eventuali ipotesi di reato di falso documentale solitamente indicatrici di potenziali reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
    • Falso Ideologico

    Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

    Nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno, poi, l’ulteriore obbligo di effettuare un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso ideologico che possano inficiare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D.lgs. 231-2007.

    La verifica preliminare del documento di identità può essere svolta dai destinatari della normativa antiriciclaggio mediante l’utilizzo di appositivi applicativi software che permettano di effettuare i seguenti controlli sul documento di identità:

    • esame e conferma delle caratteristiche di sicurezza presenti nel documento di identità
    • verifica della presenza di segni o irregolarità indicativi di ipotesi di manomissione del documento di identità
    • controllo del formato, delle dimensioni, dei colori, del testo e dei caratteri al fine di evidenziare ipotesi di contraffazione
    • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

    Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità può essere, invece, effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso il ricorso ad appositi applicativi software che confrontino i dati presenti nel documento di identità con le informazioni contenute in banche dati mondiali confermandone la veridicità.

    I destinatari della normativa antiriciclaggio, che nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisiscano, utilizzino o conservino documenti di identità falsi relativi al cliente, ai titolari effettivi o all’eventuale esecutore, sono soggetti ad una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da € 10.000 a € 30.000.

    Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

    Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

     

    Dr. Eric Falzone – AML Compliance Advisor – Partner EUCS

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    Obbligo Antiriciclaggio di Verifica Documenti Identità

    Verifica Documenti Identità

    Il D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio il controllo dei documenti di identità acquisiti in fase di identificazione dell’identità del cliente, dei titolari effettivi e dell’eventuale esecutore, al fine di rilevare eventuali ipotesi di reato di falso documentale solitamente indicatrici di potenziali reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
    • Falso Ideologico

    Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

    Nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno, poi, l’ulteriore obbligo di effettuare un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso ideologico che possano inficiare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D.lgs. 231-2007.

    La verifica preliminare del documento di identità può essere svolta dai destinatari della normativa antiriciclaggio mediante l’utilizzo di appositivi applicativi software che permettano di effettuare i seguenti controlli sul documento di identità:

    • esame e conferma delle caratteristiche di sicurezza presenti nel documento di identità
    • verifica della presenza di segni o irregolarità indicativi di ipotesi di manomissione del documento di identità
    • controllo del formato, delle dimensioni, dei colori, del testo e dei caratteri al fine di evidenziare ipotesi di contraffazione
    • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

    Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità può essere, invece, effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso il ricorso ad appositi applicativi software che confrontino i dati presenti nel documento di identità con le informazioni contenute in banche dati mondiali confermandone la veridicità.

    I destinatari della normativa antiriciclaggio, che nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisiscano, utilizzino o conservino documenti di identità falsi relativi al cliente, ai titolari effettivi o all’eventuale esecutore, sono soggetti ad una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da € 10.000 a € 30.000.

    Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

    Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

     

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    Obbligo Antiriciclaggio di Verifica Documenti Identità

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    Il D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio il controllo dei documenti di identità acquisiti in fase di identificazione dell’identità del cliente, dei titolari effettivi e dell’eventuale esecutore, al fine di rilevare eventuali ipotesi di reato di falso documentale solitamente indicatrici di potenziali reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
    • Falso Ideologico

    Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

    Nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno, poi, l’ulteriore obbligo di effettuare un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso ideologico che possano inficiare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D.lgs. 231-2007.

    La verifica preliminare del documento di identità può essere svolta dai destinatari della normativa antiriciclaggio mediante l’utilizzo di appositivi applicativi software che permettano di effettuare i seguenti controlli sul documento di identità:

    • esame e conferma delle caratteristiche di sicurezza presenti nel documento di identità
    • verifica della presenza di segni o irregolarità indicativi di ipotesi di manomissione del documento di identità
    • controllo del formato, delle dimensioni, dei colori, del testo e dei caratteri al fine di evidenziare ipotesi di contraffazione
    • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

    Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità può essere, invece, effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso il ricorso ad appositi applicativi software che confrontino i dati presenti nel documento di identità con le informazioni contenute in banche dati mondiali confermandone la veridicità.

    I destinatari della normativa antiriciclaggio, che nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisiscano, utilizzino o conservino documenti di identità falsi relativi al cliente, ai titolari effettivi o all’eventuale esecutore, sono soggetti ad una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da € 10.000 a € 30.000.

    Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

    Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

     

    Dr. Eric Falzone – AML Compliance Advisor – Partner EUCS

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    Verifica Documenti Identità

    Il D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio il controllo dei documenti di identità acquisiti in fase di identificazione dell’identità del cliente, dei titolari effettivi e dell’eventuale esecutore, al fine di rilevare eventuali ipotesi di reato di falso documentale solitamente indicatrici di potenziali reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
    • Falso Ideologico

    Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

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    • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

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    Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

    Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

     

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    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
    • Falso Ideologico

    Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

    Nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno, poi, l’ulteriore obbligo di effettuare un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso ideologico che possano inficiare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D.lgs. 231-2007.

    La verifica preliminare del documento di identità può essere svolta dai destinatari della normativa antiriciclaggio mediante l’utilizzo di appositivi applicativi software che permettano di effettuare i seguenti controlli sul documento di identità:

    • esame e conferma delle caratteristiche di sicurezza presenti nel documento di identità
    • verifica della presenza di segni o irregolarità indicativi di ipotesi di manomissione del documento di identità
    • controllo del formato, delle dimensioni, dei colori, del testo e dei caratteri al fine di evidenziare ipotesi di contraffazione
    • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

    Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità può essere, invece, effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso il ricorso ad appositi applicativi software che confrontino i dati presenti nel documento di identità con le informazioni contenute in banche dati mondiali confermandone la veridicità.

    I destinatari della normativa antiriciclaggio, che nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisiscano, utilizzino o conservino documenti di identità falsi relativi al cliente, ai titolari effettivi o all’eventuale esecutore, sono soggetti ad una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da € 10.000 a € 30.000.

    Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

    Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

     

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    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
    • Falso Ideologico

    Nel reato di falso materiale è la genuinità del documento di identità ad essere compromessa, a seguito di una contraffazione (ovvero della creazione di un documento di identità falso in origine) o di una alterazione (ovvero della modifica di un documento di identità in origine vero).

    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

    Nel caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno, poi, l’ulteriore obbligo di effettuare un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso ideologico che possano inficiare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D.lgs. 231-2007.

    La verifica preliminare del documento di identità può essere svolta dai destinatari della normativa antiriciclaggio mediante l’utilizzo di appositivi applicativi software che permettano di effettuare i seguenti controlli sul documento di identità:

    • esame e conferma delle caratteristiche di sicurezza presenti nel documento di identità
    • verifica della presenza di segni o irregolarità indicativi di ipotesi di manomissione del documento di identità
    • controllo del formato, delle dimensioni, dei colori, del testo e dei caratteri al fine di evidenziare ipotesi di contraffazione
    • decodifica e verifica del codice MRZ contenuto nel documento di identificazione.

    Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nel documento di identità può essere, invece, effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso il ricorso ad appositi applicativi software che confrontino i dati presenti nel documento di identità con le informazioni contenute in banche dati mondiali confermandone la veridicità.

    I destinatari della normativa antiriciclaggio, che nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, acquisiscano, utilizzino o conservino documenti di identità falsi relativi al cliente, ai titolari effettivi o all’eventuale esecutore, sono soggetti ad una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da € 10.000 a € 30.000.

    Relativamente ai suddetti illeciti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sempre punibili per dolo eventuale qualora non riescano a dimostrare alle Autorità Competenti di aver effettuato una verifica dei documenti di identità rivelatisi falsi, in quanto pur potendo prevedere l’evento, ne hanno accettato le conseguenze e non hanno adottato nessuna misura per verificare la genuinità e veridicità dei documenti di identità raccolti.

    Al fine di non incorrere nel suddetto reato, pertanto, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di adottare idonee misure tecniche (software per il controllo dei documenti di identità) e procedurali (procedure per la verifica dei documenti di identità) per ridurre al minimo i rischi di acquisizione, utilizzo e conservazione di documenti di identità falsi relativi al cliente, titolari effettivi ed eventuale esecutore.

     

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    I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, infatti, sono solitamente correlati con reati di falso documentale (ex art. 477, 482 e 497-bis c.p.) e di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.), in quanto l’obbiettivo criminale sottostante, oltre ad essere quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi (denaro, beni o altre utilità), è anche quello di celare l’identità di chi commette il reato.

    Il documento di identità è un “documento certificativo”, costitutivo di diritti a favore del privato e di obblighi a carico della Pubblica Amministrazione, che consente l’esatta identificazione delle persone fisiche e che deve essere obbligatoriamente acquisito in fase di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati.

    Con il termine “documento di identità falso”, in ambito antiriciclaggio, si fa riferimento al falso documentale ovvero ad un documento di identità che rappresenta una realtà non corrispondente al vero, raccolto, utilizzato o conservato nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    In base alle caratteristiche del documento di identità compromesse, il falso documentale può essere, suddiviso in due categorie:

    • Falso Materiale
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    Nel reato di falso ideologico, invece, è la veridicità dei dati identificativi contenuti del documento di identità ad essere pregiudicata.

    L’art. 19 comma 1) lettera b) del D.lgs. 231-2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Professioni, Pubblica Amministrazione…) un obbligo di verifica preliminare del documento di identità acquisito in fase di identificazione al fine di rilevare eventuali ipotesi di falso materiale.

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  • Focus Titolari Effettivi: modalità di individuazione, identificazione, verifica e comunicazione

    ORARIO EVENTO: 10:30 – 12:30
    RELATORE: Dr. Eric Falzone – Partner EUCS
    ORGANIZZATORE: ODCEC di Rimini
    POSTI DISPONIBILI: 250
    QUOTA PARTECIPAZIONE: Gratuita
    CREDITI FORMATIVI: 2
    SEDE: Piattaforma Webinar EUCS





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    Copyright © 2025 EUCS S.r.l.s. Unipersonale – Piazzale Mazzini 64 – 35137 Padova – info@eucs.it – P.I. 04709650289
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  • Corso Privacy Sanità
  • CORSO PRIVACY GDPR SANITA’ CERTIFICATO EUCS

    EUCS ha studiato uno specifico percorso di formazione privacy in sanità per i soggetti preposti alla gestione degli adempimenti privacy in ambito sanitario.

    Corso Privacy SanitàIl corso privacy GDPR sanità viene pianificato tenendo conto del Modello Privacy sanità adottato e delle esigenze organizzative, logistiche ed operative del cliente e viene svolto direttamente presso la sede della struttura sanitaria richiedente o può essere frequentato in modalità e-learning o Webinar.

    Il corso privacy gdpr ambito sanitario è personalizzato e certificato e comprende un’analisi preliminare della documentazione privacy aziendale al fine allineare il programma del corso privacy sanità con le politiche e le linee guida della struttura sanitaria e evidenziare eventuali aree critiche e di miglioramento.

    Il corso privacy GDPR sanità EUCS, è strutturato per fornire le competenze specifiche privacy in materia di protezione dei dati personali necessarie per ricoprire i ruoli di:

    • Data Protection Officer (DPO) per il Settore Sanitario
    • Responsabile Privacy per il Settore Sanitario
    • Incaricato Privacy per il Settore Sanitario 
    • Responsabile del Trattamento per il Settore Sanitario 
    • Addetto alla Manutenzione del Sistema Informatico per il Settore Sanitario 
    • Amministratore di Sistema per il Settore Sanitario 

    Il Corso Privacy Sanità è anche in E-learning o Webinar!

    Il corso privacy gdpr ambito sanitario si suddivide in 3 moduli con il seguente programma:

    MODULO I: I FONDAMENTALI PRIVACY

    • Introduzione al Corso Privacy GDPR Sanità
    • Triangolo Virtuoso” della Privacy in Sanità
    • Principi Generali Privacy in Sanità
    • Ambiti Privacy da Presidiare in Sanità
    • Il Sistema Organizzativo Privacy Sanitario
    • Informativa & Consenso
    • Analisi dei Rischi Privacy in Sanità
    • Misure di Sicurezza Privacy Sanità
    • Relazione sul Sistema di Gestione Privacy (ex DPS)
    • Il Registro dei Trattamenti
    • Valutazione di Impatto Privacy
    • Violazione dei Dati Personali in Sanità (Data Breach Sanitario)
    • Sistema di Responsabilità Privacy in Sanità
    • Sistema Sanzionatorio Privacy

    MODULO II: LA PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

    • Introduzione alla Privacy in Sanità
    • Sistema di Gestione Privacy Sanità
    • Modello Privacy in Sanità
    • Ruolo del Data Protection Officer (DPO) in Sanità
    • Principi Privacy per gli Esercenti professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
    • Semplificazioni Privacy in Sanità
    • Informativa e consenso Privacy in Sanità
    • Specificità del trattamento e della protezione dei dati personali dati in ambito sanitario
    • Tutela specifica dei dati sensibili di tipo sanitario: limiti di utilizzo, comunicazione e diffusione
    • Trattamento dei dati genetici in ambito sanitario
    • Misure da adottare per rispettare i diritti dell’interessato
    • Servizio Sanitario Nazionale e le finalità di rilevante interesse pubblico
    • Prescrizioni mediche e i medicinali
    • Notifiche e Autorizzazioni Privacy Sanità

    MODULO III: I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

    • Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico
    • Linee guida in tema di Dossier Sanitario
    • Linee guida in tema di Referti On-line
    • Linee guida in tema di Coronavirus (COVID-19)
    • Linee guida in tema di Sperimentazioni Cliniche di Medicinali
    • Prescrizioni per il trattamento di dati sanitari
    • Prescrizioni per il trattamento di dati genetici
    • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi allo stato di salute
    • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi alla vita sessuale


    RICHIEDI SUBITO MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO PRIVACY GDPR SANITA’ CERTIFICATO EUCS!

    Per informazioni scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.


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    Per informazioni scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.

    EUCS ha studiato uno specifico percorso di formazione privacy in sanità per i soggetti preposti alla gestione degli adempimenti privacy in ambito sanitario.

    Corso Privacy SanitàIl corso privacy GDPR sanità viene pianificato tenendo conto del Modello Privacy sanità adottato e delle esigenze organizzative, logistiche ed operative del cliente e viene svolto direttamente presso la sede della struttura sanitaria richiedente o può essere frequentato in modalità e-learning o Webinar.

    Il corso privacy gdpr ambito sanitario è personalizzato e certificato e comprende un’analisi preliminare della documentazione privacy aziendale al fine allineare il programma del corso privacy sanità con le politiche e le linee guida della struttura sanitaria e evidenziare eventuali aree critiche e di miglioramento.

    Il corso privacy GDPR sanità EUCS, è strutturato per fornire le competenze specifiche privacy in materia di protezione dei dati personali necessarie per ricoprire i ruoli di:

    • Data Protection Officer (DPO) per il Settore Sanitario
    • Responsabile Privacy per il Settore Sanitario
    • Incaricato Privacy per il Settore Sanitario 
    • Responsabile del Trattamento per il Settore Sanitario 
    • Addetto alla Manutenzione del Sistema Informatico per il Settore Sanitario 
    • Amministratore di Sistema per il Settore Sanitario 

    Il Corso Privacy Sanità è anche in E-learning o Webinar!

    Il corso privacy gdpr ambito sanitario si suddivide in 3 moduli con il seguente programma:

    MODULO I: I FONDAMENTALI PRIVACY

    • Introduzione al Corso Privacy GDPR Sanità
    • Triangolo Virtuoso” della Privacy in Sanità
    • Principi Generali Privacy in Sanità
    • Ambiti Privacy da Presidiare in Sanità
    • Il Sistema Organizzativo Privacy Sanitario
    • Informativa & Consenso
    • Analisi dei Rischi Privacy in Sanità
    • Misure di Sicurezza Privacy Sanità
    • Relazione sul Sistema di Gestione Privacy (ex DPS)
    • Il Registro dei Trattamenti
    • Valutazione di Impatto Privacy
    • Violazione dei Dati Personali in Sanità (Data Breach Sanitario)
    • Sistema di Responsabilità Privacy in Sanità
    • Sistema Sanzionatorio Privacy

    MODULO II: LA PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

    • Introduzione alla Privacy in Sanità
    • Sistema di Gestione Privacy Sanità
    • Modello Privacy in Sanità
    • Ruolo del Data Protection Officer (DPO) in Sanità
    • Principi Privacy per gli Esercenti professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
    • Semplificazioni Privacy in Sanità
    • Informativa e consenso Privacy in Sanità
    • Specificità del trattamento e della protezione dei dati personali dati in ambito sanitario
    • Tutela specifica dei dati sensibili di tipo sanitario: limiti di utilizzo, comunicazione e diffusione
    • Trattamento dei dati genetici in ambito sanitario
    • Misure da adottare per rispettare i diritti dell’interessato
    • Servizio Sanitario Nazionale e le finalità di rilevante interesse pubblico
    • Prescrizioni mediche e i medicinali
    • Notifiche e Autorizzazioni Privacy Sanità

    MODULO III: I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

    • Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico
    • Linee guida in tema di Dossier Sanitario
    • Linee guida in tema di Referti On-line
    • Linee guida in tema di Coronavirus (COVID-19)
    • Linee guida in tema di Sperimentazioni Cliniche di Medicinali
    • Prescrizioni per il trattamento di dati sanitari
    • Prescrizioni per il trattamento di dati genetici
    • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi allo stato di salute
    • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi alla vita sessuale


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    EUCS ha studiato uno specifico percorso di formazione privacy in sanità per i soggetti preposti alla gestione degli adempimenti privacy in ambito sanitario.

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    Corso Privacy SanitàModello Privacy

    Il corso privacy gdpr ambito sanitario è personalizzato e certificato e comprende un’analisi preliminare della documentazione privacy aziendale al fine allineare il programma del corso privacy sanità con le politiche e le linee guida della struttura sanitaria e evidenziare eventuali aree critiche e di miglioramento.

    Il corso privacy GDPR sanità EUCS, è strutturato per fornire le competenze specifiche privacy in materia di protezione dei dati personali necessarie per ricoprire i ruoli di:

    • Data Protection Officer (DPO) per il Settore Sanitario
    • Responsabile Privacy per il Settore Sanitario
    • Incaricato Privacy per il Settore Sanitario 
    • Responsabile del Trattamento per il Settore Sanitario 
    • Addetto alla Manutenzione del Sistema Informatico per il Settore Sanitario 
    • Amministratore di Sistema per il Settore Sanitario 
  • Data Protection Officer (DPO) per il Settore Sanitario
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  • Responsabile Privacy per il Settore Sanitario
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  • Incaricato Privacy per il Settore Sanitario 
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  • Responsabile del Trattamento per il Settore Sanitario 
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  • Addetto alla Manutenzione del Sistema Informatico per il Settore Sanitario 
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  • Amministratore di Sistema per il Settore Sanitario 
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    Il Corso Privacy Sanità è anche in E-learning o Webinar!

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    Il corso privacy gdpr ambito sanitario si suddivide in 3 moduli con il seguente programma:

    MODULO I: I FONDAMENTALI PRIVACY

    • Introduzione al Corso Privacy GDPR Sanità
    • Triangolo Virtuoso” della Privacy in Sanità
    • Principi Generali Privacy in Sanità
    • Ambiti Privacy da Presidiare in Sanità
    • Il Sistema Organizzativo Privacy Sanitario
    • Informativa & Consenso
    • Analisi dei Rischi Privacy in Sanità
    • Misure di Sicurezza Privacy Sanità
    • Relazione sul Sistema di Gestione Privacy (ex DPS)
    • Il Registro dei Trattamenti
    • Valutazione di Impatto Privacy
    • Violazione dei Dati Personali in Sanità (Data Breach Sanitario)
    • Sistema di Responsabilità Privacy in Sanità
    • Sistema Sanzionatorio Privacy
  • Introduzione al Corso Privacy GDPR Sanità
  • Introduzione al Corso Privacy GDPR Sanità

  • Triangolo Virtuoso” della Privacy in Sanità
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  • Principi Generali Privacy in Sanità
  • Principi Generali Privacy in Sanità

  • Ambiti Privacy da Presidiare in Sanità
  • Ambiti Privacy da Presidiare in Sanità

  • Il Sistema Organizzativo Privacy Sanitario
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  • Informativa & Consenso
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  • Analisi dei Rischi Privacy in Sanità
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  • Misure di Sicurezza Privacy Sanità
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  • Relazione sul Sistema di Gestione Privacy (ex DPS)
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  • Il Registro dei Trattamenti
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  • Valutazione di Impatto Privacy
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  • Violazione dei Dati Personali in Sanità (Data Breach Sanitario)
  • Violazione dei Dati Personali in Sanità (Data Breach Sanitario)

  • Sistema di Responsabilità Privacy in Sanità
  • Sistema di Responsabilità Privacy in Sanità

  • Sistema Sanzionatorio Privacy
  • Sistema Sanzionatorio Privacy

    MODULO II: LA PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

    • Introduzione alla Privacy in Sanità
    • Sistema di Gestione Privacy Sanità
    • Modello Privacy in Sanità
    • Ruolo del Data Protection Officer (DPO) in Sanità
    • Principi Privacy per gli Esercenti professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
    • Semplificazioni Privacy in Sanità
    • Informativa e consenso Privacy in Sanità
    • Specificità del trattamento e della protezione dei dati personali dati in ambito sanitario
    • Tutela specifica dei dati sensibili di tipo sanitario: limiti di utilizzo, comunicazione e diffusione
    • Trattamento dei dati genetici in ambito sanitario
    • Misure da adottare per rispettare i diritti dell’interessato
    • Servizio Sanitario Nazionale e le finalità di rilevante interesse pubblico
    • Prescrizioni mediche e i medicinali
    • Notifiche e Autorizzazioni Privacy Sanità
  • Introduzione alla Privacy in Sanità
  • Introduzione alla Privacy in Sanità

  • Sistema di Gestione Privacy Sanità
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  • Modello Privacy in Sanità
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  • Ruolo del Data Protection Officer (DPO) in Sanità
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  • Principi Privacy per gli Esercenti professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
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  • Semplificazioni Privacy in Sanità
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  • Informativa e consenso Privacy in Sanità
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  • Specificità del trattamento e della protezione dei dati personali dati in ambito sanitario
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  • Tutela specifica dei dati sensibili di tipo sanitario: limiti di utilizzo, comunicazione e diffusione
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  • Trattamento dei dati genetici in ambito sanitario
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  • Misure da adottare per rispettare i diritti dell’interessato
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  • Servizio Sanitario Nazionale e le finalità di rilevante interesse pubblico
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  • Prescrizioni mediche e i medicinali
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  • Notifiche e Autorizzazioni Privacy Sanità
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    MODULO III: I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PRIVACY IN AMBITO SANITARIO

    • Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico
    • Linee guida in tema di Dossier Sanitario
    • Linee guida in tema di Referti On-line
    • Linee guida in tema di Coronavirus (COVID-19)
    • Linee guida in tema di Sperimentazioni Cliniche di Medicinali
    • Prescrizioni per il trattamento di dati sanitari
    • Prescrizioni per il trattamento di dati genetici
    • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi allo stato di salute
    • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi alla vita sessuale
  • Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico
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  • Linee guida in tema di Dossier Sanitario
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  • Linee guida in tema di Referti On-line
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  • Linee guida in tema di Coronavirus (COVID-19)
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  • Linee guida in tema di Sperimentazioni Cliniche di Medicinali
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  • Prescrizioni per il trattamento di dati sanitari
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  • Prescrizioni per il trattamento di dati genetici
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  • Prescrizioni per il trattamento di dati relativi allo stato di salute
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    CORSO DI FORMAZIONE 231 CERTIFICATO

    LA FORMAZIONE 231 DEL PERSONALE E’ OBBLIGATORIA!

    La Formazione 231 è obbligatoria per tutti i tuoi dipendenti e collaboratori ed è un requisito fondamentale perchè il Modello Organizzativo 231 sia considerato idoneo.

    Per tale motivo EUCS ha progettato questo Corso 231 Certificato, introduttivo al D.lgs. 231-01 ed aggiornato al D.lgs. 10 Marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing), che ti permette di fornire a tutti i tuoi dipendenti e collaboratori un quadro chiaro ed esaustivo sulla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

    Con la nostra formazione 231 il tuo personale verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche relative al D.lgs. 231-01 ed al tuo Modello Organizzativo 231 in maniera semplice e veloce!

    Il corso 231-01 è personalizzabile e certificato e può essere svolto direttamente presso la sede della tua azienda o essere frequentato on-line in modalità e-learning o webinar.

    Al termine del Corso MOG, ti rilasceremo un Documento di Certificazione di Avvenuta Formazione 231 e ti garantiremo un servizio annuale di tutoraggio e assistenza giuridica normativa 231 per supportare il tuo personale nella gestione delle problematiche relative al tuo Modello Organizzativo.

     Il Corso 231 è disponibile anche E-learning o Webinar!

    PROGRAMMA CORSO 231 CERTIFICATO EUCS:

    • Introduzione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
    • Il quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
    • Le nozioni di carattere generale del D.lgs. 231-01
    • Le figure coinvolte e i soggetti interessati
    • Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231-01
    • Il Modello Organizzativo 231 e i Protocolli 231
    • Il Sistema di Gestione Integrato 231
    • I Profili di Responsabilità previsti dal D.lgs. 231-01
    • Il Codice Etico Aziendale
    • L’Organismo di Vigilanza
    • Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni
    • Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare

    EUCS ha anche sviluppato un Corso Odv 231 per i componenti degli Organismo di Vigilanza e un programma di Corsi 231 di Specializzazione per formare il tuo personale su specifici reati presupposti previsti dal D.lgs. 231-01.

    Ti ricordiamo che in caso di violazione degli Obblighi di Formazione 231, il D.lgs. 231-01 prevede la non idoenità del Modello Organizzativo adottato e la conseguente sanzionabilità della tua società per gli eventuali reati commessi.

    In data 16 Gennaio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con la Deliberazione n. 9, ha approvato definitivamente le “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”.

    Le nuove “Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti 2025” costituiscono un aggiornamento delle precedenti “Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti del 2019” e hanno l’obiettivo di semplificare e rendere più snelli gli adempimenti antiriciclaggio per gli studi professionali.

    In particolare, gli obiettivi principali delle nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti sono:

    • uniformare gli obblighi di valutazione del rischio antiriciclaggio, di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei fascicoli antiriciclaggio
    • garantire una gestione antiriciclaggio proporzionata al rischio della clientela
    • adattare gli adempimenti antiriciclaggio sulla base delle diverse dimensioni degli studi professionali e della complessità degli incarichi professionali.
    • aumentare la consapevolezza dei rischi antiriciclaggio negli studi professionali
    • aumentare l’efficacia delle misure di prevenzione antiriciclaggio tra i professionisti.

    Le Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti 2025, pertanto, impongono a tutti gli studi professionali la revisione dei propri sistemi di gestione antiriciclaggio integrando le procedure esistenti con i nuovi obblighi in materia di valutazione del rischio, di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei fascicoli cliente de i formazione antiriciclaggio continua dei dipendenti e collaboratori.

    Al fine di evitare potenziali sanzioni, si rammenta che le Regole Tecniche Antiriciclaggio, emanate dal CNDCEC in qualità di Organismo di Autoregolamentazione, sono obbligatorie per tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione.

    Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio– Partner EUCS

    Articoli Antiriciclaggio ©EUCS

    La Certificazione Privacy EUCS è una verifica indipendente della conformità delle attività aziendali ai principi e obblighi del Regolamento (UE) 2016-679 (GDPR).

    Rilasciata da EUCS, in qualità di Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), questa certificazione attesta formalmente l’efficacia delle misure adottate per proteggere i dati personali, riducendo i rischi di non conformità, sanzioni e danni reputazionali.

    Tramite audit approfonditi, EUCS verifica l’applicazione delle procedure interne, l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative, e l’effettiva implementazione delle politiche di privacy aziendali.

    Questa certificazione volontaria rafforza la fiducia di clienti, partner e autorità nella gestione responsabile dei dati personali.

    PREDISPOSIZIONE FASCICOLO E COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

    Gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007 impongono a tutte le imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private e ai Trust e agli Istituti Giuridici Affini di predisporre un Fascicolo Antiriciclaggio dei propri Titolari Effettivi (Fascicolo Titolari Effettivi) e di effettuare la Comunicazione Titolari Effettivi al Registro Imprese.

    La predisposizione del Fascicolo dei Titolari Effettivi e la Comunicazione Titolari Effettivi sono adempimenti periodici previsti dalla normativa antiriciclaggio che comportano per gli amministratori una serie di sanzioni amministrative e penali in caso di omessa o errata predisposizione e/o comunicazione.

    Per tale motivo al fine di supporte le aziende nello svolgimento di tali obblighi antiriciclaggio, EUCS ha sviluppato un servizio di outsourcing per la predisposizione del Fascicolo dei Titolari Effettivi e la Comunicazione al Registro Titolari Effettivi.

    AFFIDACI L’INCARICO DI COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI!

    Il servizio di outsourcing del Fascicolo dei Titolari Effettivi, ti garantisce il corretto svolgimento degli obblighi in materia di comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese.

    Il nostro servizio di outsourcing del Fascicolo Titolari Effettivi, ti permette di concentrarti esclusivamente sulla tua attività aziendale, lasciando a noi tutte le incombenze e le problematiche relative agli obblighi antiriciclaggio.

    Il nostro Team di Esperti in Antiriciclaggio, si occuperanno al posto tuo di svolgere tutti i seguenti adempimenti in materia di predisposizione del fascicolo antiriciclaggio dei titolari effettivi e provvederanno ad effettuare la comunicazione titolari effettivi al Registro Titolari Effettivi.

    RICHIEDI SUBITO IL SERVIZIO DI OUTSOURCING E COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

    Non dimenticare che nel caso in cui il Fascicolo del Titolare Effettivo o la Comunicazione Titolare Effettivo al Registro Imprese contengano dati falsi o informazioni non veritiere è prevista per gli amministratori una sanzione penale di reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da € 10.000 a € 30.000.

    Inoltre, in caso di omessa comunicazione al Registro Titolari Effettivi di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032.