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Calcolo Sanzione Adeguata Verifica e Registrazione Antiriciclaggio

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Calcolo Sanzione Adeguata Verifica e Registrazione Antiriciclaggio

L’art. 55 del D.lgs. 231/07, così come modificato dal D.lgs. 08/2016 (Decreto Depenalizzazioni), prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 in caso di non corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari Finanziari, Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, Revisori, Agenti Immobiliari, Società di Recupero Crediti…).

Tale sanzione antiriciclaggio può raddoppiare fino ad arrivare a € 60.000, qualora gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione antiriciclaggio siano assolti dai destinatari della normativa antiriciclaggio avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione.

La normativa antiriciclaggio impone, infatti, alle Autorità Competenti l’obbligo di comminare una sanzione antiriciclaggio ogni qualvolta un’adeguata verifica o una registrazione antiriciclaggio risulti:

  • omessa
  • tardiva
  • incompleta

Qualora vengano accertate dalle Autorità Competenti più violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione antiriciclaggio la sanzione verrà calcolata applicando il principio del “Concorso Materiale” ovvero verrà applicata una sanzione antiriciclaggio per ogni singola violazione commessa.

In questi casi, infatti, non potrà mai essere invocato:

  • il “Cumulo Giuridico” in quanto il destinatario della normativa antiriciclaggio risulta aver violato le norme relative all’adeguata verifica e alla registrazione antiriciclaggio con più azioni o omissioni;
  • il principio di “Continuazione” in quanto tale istituto si applica solamente nel caso di violazioni di disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La sanzione antiriciclaggio per la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione antiriciclaggio, pertanto, sarà calcolata con il metodo del “Cumulo Materiale delle Pene” (Tot Crimina Tot Poenae) in applicazione del quale il destinatario della normativa antiriciclaggio sarà chiamato a pagare un sanzione antiriciclaggio pari alla somma delle pene previste per ogni singola violazione antiriciclaggio commessa.

In caso di accertamento di violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione antiriciclaggio, è, comunque, sempre concesso al destinatario della normativa antiriciclaggio il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comminate, mediante versamento all’Erario, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per ogni violazione commessa (€ 10.000) oltre alle spese del procedimento.

Al fine di far comprendere meglio il meccanismo sanzionatorio, di seguito si illustrano i risultati di una semplice simulazione di un controllo antiriciclaggio:

  • nel caso in cui vengano contestate n. 5 violazioni di adeguata verifica e n. 5 violazioni di registrazioni antiriciclaggio (nessuna di natura fraudolenta) per ogni anno accertabile (ovvero 5 anni) si avranno 50 violazioni antiriciclaggio contestate
  • la sanzione antiriciclaggio minima applicabile sarà € 250.000
  • la sanzione antiriciclaggio massima applicabile sarà € 1.500.000
  • la sanzione antiriciclaggio pagabile in forma ridotta entro 60 giorni sarà € 500.000

Considerato che negli ultimi mesi la probabilità di un controllo antiriciclaggio è aumentata esponenzialmente e che le conseguenze di una sanzione antiriciclaggio in termini economici sono pesantissime, si consiglia ai destinatari della normativa antiriciclaggio di effettuare accurati assessment antiriciclaggio e di adottare urgentemente azioni correttive e di miglioramento del modello organizzativo antiriciclaggio adottato al fine di renderlo conforme alle disposizioni del D.lgs. 231/07.

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

Articoli Antiriciclaggio EUCS – www.eucs.it

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