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Il Titolare Effettivo nei Trust

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Il Titolare Effettivo nei Trust

L’art 19 del D.lgs. 231/2007 impone al Professionista di svolgere una adeguata verifica della clientela, adottando procedure interne, adeguate e commisurate al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevato, per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Nel caso in cui il cliente sia un’entità giuridica quale un trust, il Professionista, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve procedere all’identificazione del titolare effettivo verificando l’identità della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari.

Relativamente ai trust, l’attività di identificazione del titolare effettivo non è operazione semplice e presuppone una profonda conoscenza del diritto dei trust, in quando le modalità di identificazione del titolare effettivo possono dipendere molto da come è stato giuridicamente strutturato il trust e possono variare notevolmente a seconda che il trust sia fisso, discrezionale o di scopo.

Allo scopo di semplificare le modalità di identificazione del titolare effettivo, l’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007 definisce i criteri generali, che il Professionista deve adottare, per procedere all’identificazione del titolare effettivo in un trust.

Per quanto riguarda i soggetti che in ultima istanza risultano i beneficiari del trust, l’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 distingue tra soggetti beneficiari già determinati o ancora da determinare.

Nel caso in cui i futuri beneficiari siano già stati determinati, il Professionista deve procedere ad identificare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio del trust.

Qualora i futuri beneficiari non siano ancora stati determinati, il Professionista deve procedere ad identificare come titolare effettivo la categoria di persone nel cui interesse principale è stato istituito o agisce il trust.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che in ultima istanza controllano il trust, il Professionista deve procedere ad identificare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio del trust; in questo caso il titolare effettivo può variare notevolmente a seconda della struttura giuridica del trust, potendo in alcuni casi essere il trustee, in altri il guardiano e in altri ancora persino il disponente.

Una volta identificato il titolare effettivo, il Professionista deve procedere a verificare l’identità delle persone fisiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e chiedendo dati e informazioni al trustee.

Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 231/2007, il trustee è obbligato a fornire per iscritto al Professionista, sotto la propria personale responsabilità penale, tutte le informazioni necessarie e aggiornate che gli consentano di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Nel caso in cui il Professionista non risulti in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non potrà accettare l’incarico professionale, né eseguire operazioni o prestazioni professionali in favore del trust e dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.

Dr. Eric Falzone

Law Compliance Advisor – Partner EUCS

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