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Controlli Privacy Entratel: Nuovi Termini Conservazione Intermediari Abilitati

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Controlli Privacy Entratel: Nuovi Termini Conservazione Intermediari Abilitati

L’articolo 3 comma 9-bis del DPR 322/98 disciplina le modalità dei controlli entratel, da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti degli intermediari abilitati all’invio telematico, in merito agli obblighi di conservazione delle dichiarazioni per finalità di accertamento fiscale.

In materia di controlli privacy entratel, tale articolo impone agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti o dei sostituti di imposta, di conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’articolo 43 del DPR 600/73 copia delle dichiarazioni trasmesse.

La legge privacy entratel, infatti, consente all’intermediario abilitato di trattare i dati personali relativi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio entratel (ex art 11 del D.lgs. 196/03) e lo autorizza a conservarli esclusivamente per il periodo di tempo previsto dalla legge (ex art. 43 del DPR 600/1973).

Entro tale periodo, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiedere all’intermediario abilitato l’esibizione delle dichiarazioni su modello conforme in formato analogico o digitale ai fini di un controllo entratel.

L’articolo 131 comma 2 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha, di recente, modificato l’articolo 43 del DPR 600/73 in materia di controlli agenzia entrate, allungando i termini entro i quali le dichiarazioni devono essere conservate dall’intermediario abilitato all’invio telematico.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di controlli privacy entratel, ora, gli intermediari abilitati devono conservare le dichiarazioni trasmesse esclusivamente fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state presentate o nei casi di omessa presentazione o di dichiarazione nulla fino al 31 Dicembre del settimo anno successivo a quello avrebbero dovuto essere presentate.

In caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, l’Agenza delle Entrate, può, tuttavia, ordinare l’allungamento dei tempi di conservazione delle dichiarazioni per fini di controlli entratel, mediante la notificazione, entro i termini previsti dal DPR 600/1973, di nuovi avvisi di accertamento, che a pena di nullità devono indicare i nuovi elementi emersi nel corso dei controlli agenzia entrate svolti.

Ai sensi dell’art. 132 della Legge di Stabilità 2016, i nuovi termini di conservazione delle dichiarazioni ai fini di controlli privacy entratel si applicano a partire dal periodo d’imposta 2016 e per i periodi successivi.

Per i periodi d’imposta precedenti, i termini di conservazione delle dichiarazioni, ai fini di controlli agenzia delle entrate, rimango il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o nei casi di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In tal caso permane anche l’obbligo del raddoppio dei termini di conservazione, in caso di denuncia presentata dall’Amministrazione Finanziaria per ipotesi di reati tributari previsti dal D.lgs. 74/00.

In caso di controlli privacy entratel, il mancato rispetto degli obblighi di conservazione delle dichiarazioni può comportare per l’intermediario entratel la revoca dell’abilitazione all’invio telematico, la pubblicazione del provvedimento di revoca e sanzioni penali di reclusione da uno a tre anni.

Dr. Eric Falzone – Law Compliance Advisor – Partner EUCS

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