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Contestazione delle Violazioni della Privacy Sanzioni

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Contestazione delle Violazioni della Privacy Sanzioni

Il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) prevede che l’accertamento delle violazioni della privacy possa essere effettuato dai seguenti soggetti:

  • qualunque organo addetto al controllo sull’osservanza di disposizioni che richiamino la normativa privacy e la cui violazione comporti l’applicazione di sanzioni privacy di natura amministrativa
  • personale del “Dipartimento Attività Ispettive, Sanzioni e Registro dei Trattamenti” del Garante Privacy incaricato di svolgere attività ispettiva, in quanto riveste, ai sensi dell’art. 156 comma 9) del D.lgs. 196/03, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria
  • chiunque altro rivesta, nell’esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

La contestazione delle violazioni della privacy, oltre che dal Garante Privacy, può, quindi, essere effettuata autonomamente anche da parte di diversi soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine (es: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato…) sia in occasione di specifici controlli privacy sia durante lo svolgimento di altre attività di verifica ispettiva.

Seppur la platea dei soggetti che possono effettuare una contestazione di violazioni della privacy è molto amplia, tuttavia, l’applicazione finale delle sanzioni privacy è di competenza esclusiva del Garante Privacy.

Il Codice Privacy, infatti, affida in via esclusiva al Garante Privacy il compito di far applicare le sanzioni privacy verbalizzate a seguito di una contestazione di una violazione della privacy da parte di un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine.

L’intervento del Garante Privacy, diventa obbligatorio nel momento in cui il contravventore decide di non avvalersi della facoltà di chiudere il procedimento sanzionatorio pagando entro sessanta giorni dalla notifica di contestazione il doppio del minimo della sanzione privacy prevista per la violazione della privacy accertata.

In questo caso, il Garante Privacy è tenuto ad intervenire nel procedimento sanzionatorio prendendo in considerazione gli eventuali scritti difensivi, ascoltando il contravventore e definendo l’importo della sanzione privacy.

Il procedimento sanzionatorio davanti al Garante Privacy si chiude con un atto finale di ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione della pratica.

Qualora il contravventore ritenga la contestazione della violazione della privacy illegittima o la sanzione privacy sproporzionata rispetto alla gravità delle violazioni della privacy contestate, potrà adire all’autorità giudiziaria ordinaria per far valere le proprie ragioni.

Dr. Eric Falzone – Privacy Advisor – Partner EUCS

ARTICOLI PRIVACY EUCS – www.eucs.it

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