Consulenza legale, organizzativa e di governance per la gestione strutturata del rischio informatico.
EUCS supporta aziende, gruppi societari, Pubbliche Amministrazioni e soggetti regolati nella progettazione di assetti di Cyber Governance conformi a NIS2, DORA, GDPR e Modello 231, riducendo la responsabilità diretta di amministratori, dirigenti e organi apicali.
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👤 A cura di: Team Cyber Governance & Compliance EUCS
⚖️ Revisione legale: Avv. EUCS
📅 Aggiornato: Gennaio 2026
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Cos’è la Cyber Governance e perché oggi è un obbligo giuridico
La Cyber Governance è l’insieme di regole, responsabilità, processi decisionali e controlli attraverso cui un’organizzazione governa il rischio informatico a livello strategico, non solo tecnico.
Non coincide con la cybersecurity operativa (firewall, antivirus, SOC).
Riguarda chi decide, chi controlla e chi risponde in caso di incidente.
Oggi la Cyber Governance non è più facoltativa.
Con l’entrata in vigore di NIS2, DORA, il GDPR e la riforma dell’assetto organizzativo ex art. 2086 c.c., il legislatore ha introdotto una responsabilità diretta del management per:
- mancata valutazione del rischio cyber
- assenza di presidi organizzativi adeguati
- carenze nei controlli e nella vigilanza (culpa in vigilando).
Questa attività rappresenta il cuore strategico della nostra
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Definizione chiave (Featured Snippet):
La Cyber Governance è il sistema di governo del rischio informatico che attribuisce ruoli, responsabilità e controlli al management, garantendo che la sicurezza ICT sia integrata nella strategia aziendale e difendibile in sede ispettiva e giudiziaria.
[BLOCCO: TABLE OF CONTENTS – TOC]
- FAQ Cyber Governance
- Cos’è la Cyber Governance
- Soggetti obbligati
- Rischi e responsabilità del management
- Obblighi operativi
- Metodo EUCS
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⚠️ Cyber Risk senza governance = colpa organizzativa
Un incidente informatico gestito senza un sistema di Cyber Governance documentato può comportare:
- sanzioni amministrative (NIS2, GDPR, DORA)
- responsabilità civile verso clienti e terzi
- responsabilità penale e patrimoniale degli amministratori
- contestazioni ex D.Lgs. 231/2001
- perdita di fiducia di autorità, investitori e mercato.
La mancanza di governance è essa stessa una violazione.
A chi si applicano gli obblighi di Cyber Governance
La Cyber Governance riguarda tutte le organizzazioni in cui il rischio digitale impatta sulla continuità del business e sulla responsabilità del vertice:
- Entità Essenziali e Importanti (NIS2)Energia, sanità, trasporti, infrastrutture digitali, cloud, MSP
- Settore Finanziario e Fintech (DORA)Banche, assicurazioni, intermediari, crypto-asset provider
- Aziende medio-grandiObbligo di adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.)
- Pubbliche Amministrazioni e PartecipateCAD, continuità dei servizi, responsabilità erariale
- Organizzazioni con Modello 231Reati informatici come reati presupposto
- Fornitori ICT critici e MSPResponsabilità nella supply chain digitale
Se il rischio cyber può generare danno economico, giuridico o sistemico, la governance è obbligatoria.
Ambiti di rischio e responsabilità del management
[BLOCCO: DATA TABLE RESPONSIVE – RISCHI CYBER GOVERNANCE]
| Ambito di carenza | Rischio principale | Responsabilità tipica |
|---|---|---|
| Assenza di policy cyber | Mancata prevenzione | CdA / Dirigenza |
| Incident response carente | Ritardi nelle notifiche | Sanzioni NIS2 / GDPR |
| Fornitori non controllati | Supply chain attack | Culpa in vigilando |
| Nessuna formazione | Errore umano / phishing | Datore di lavoro |
| Governance IT assente | Assetti inadeguati | Art. 2086 c.c. |
| Cyber non integrata nel 231 | Reati informatici | Responsabilità dell’ente |
Obblighi operativi: cosa deve fare l’organizzazione
La Cyber Governance richiede azioni concrete e documentabili, non dichiarazioni di principio:
- attribuzione formale delle responsabilità (RACI tra CdA, IT, DPO, OdV)
- Cyber Risk Assessment periodico orientato al business
- policy e regolamenti approvati formalmente dal management
- integrazione tra Modello 231, Privacy e procedure IT
- piani di Incident & Crisis Management testati
- vendor e third-party risk management
- formazione obbligatoria del management (richiesta da NIS2).
Senza attribuzione chiara delle responsabilità,
la colpa ricade sempre sul vertice.
Il Metodo EUCS: Cyber Governance difendibile
EUCS applica un modello di Cyber Legal Engineering, progettato per reggere a:
- ispezioni delle Autorità (ACN, Garante, Banca d’Italia)
- audit NIS2 / DORA
- contenziosi civili e azioni di responsabilità
- indagini penali e procedimenti 231.
Il nostro approccio integra Cybersecurity, Privacy, 231, ISO e AI Act in un unico sistema coerente.
Non vendiamo policy standard.
Costruiamo sistemi di responsabilità difendibili.
[BLOCCO: LEAD MAGNET BOX]
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Verifica se il tuo assetto organizzativo espone amministratori e dirigenti a responsabilità dirette e sanzionabili.
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Domande Frequenti su Cyber Governance & Compliance
[BLOCCO: FAQ ACCORDION – Schema.org]
La Cyber Governance è obbligatoria per legge?
Sì, indirettamente ma sostanzialmente. NIS2, DORA, GDPR e l’art. 2086 c.c. impongono l’adozione di adeguati assetti organizzativi che oggi includono necessariamente la gestione del rischio informatico.
Nominare un CISO è sufficiente per escludere la responsabilità del CdA?
No. Il CISO è una figura operativa. La responsabilità ultima di indirizzo e vigilanza resta in capo al Consiglio di Amministrazione, che non può delegare in bianco il controllo del rischio.
La Cyber Governance si integra con il Modello 231?
Sì. I reati informatici sono reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Un sistema di Cyber Governance efficace deve essere parte integrante della Parte Speciale del Modello per avere efficacia esimente.
Fonti normative ufficiali
Codice Civile – Art. 2086
Direttiva (UE) 2022/2555 – NIS2
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
[BLOCCO: AUTHOR BIO]
(Foto + breve bio dell’esperto EUCS in Cyber Governance)
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