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La Depenalizzazione delle Sanzioni Antiriciclaggio

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La Depenalizzazione delle Sanzioni Antiriciclaggio

Il Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 8 (Decreto Depenalizzazione) ha, di fatto, modificato l’art. 55 del D.lgs. 231/07 convertendo le sanzioni antiriciclaggio penali, relative alle violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, in semplici sanzioni antiriciclaggio amministrative.

A partire dal 06 Febbraio 2016, pertanto, le violazioni concernenti l’obbligo di identificazione e di registrazione antiriciclaggio non costituiranno più reato e saranno soggette al solo pagamento di una sanzione antiriciclaggio amministrativa da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 60.000.

A seguito della depenalizzazione sarà, inoltre, consentito, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, anche il pagamento in forma ridotta della sanzione antiriciclaggio versando un importo pari € 10.000 (oltre alle spese del procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Con l’entrata in vigore del Decreto Depenalizzazione la nuova formulazione dell’art. 55 del D.lgs. 231/2007 sarà la seguente:

  • “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l’obbligo di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.” (Art. 55.1 del D.lgs. 231/07)
  • “Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.” (Art. 55.4 del D.lgs. 231/07)

La depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio si applicherà anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto depenalizzazione, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; in tal caso la sanzione antiriciclaggio massima applicabile rimarrà, però, quella fissata in precedenza ovvero € 26.000.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1) e dell’art. 5 comma 6) del D.lgs. 231/07 sarà competente a ricevere il rapporto e ad applicare le nuove sanzioni antiriciclaggio amministrative il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il MEF nel determinare l’importo della sanzione antiriciclaggio amministrativa, dovrà tener conto della gravità della violazione, delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.

Comparando la nuova formulazione dell’art. 55 del D.lgs. 231/2007 con la precedente versione, si evidenziano le seguenti interessanti novità:

  • La sanzione antiriciclaggio minima è aumentata del 92,30%
  • La sanzione antiriciclaggio massima è aumentata del 130,70%
  • Il termine di prescrizione si è abbassato da 6 anni a 5 anni
  • E’ stato introdotto il pagamento in forma ridotta
  • La sanzione antiriciclaggio amministrativa non comporta più l’immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente per l’applicazione delle sanzioni disciplinari

Sintetizzando possiamo concludere che, la depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio non ha di fatto abbassato il rischio per i trasgressori, come in prima istanza potrebbe appare, ma lo ha di fatto aumentato in quanto le sanzioni antiriciclaggio pecuniarie sono state raddoppiate e l’iter del procedimento sanzionatorio è stato snellito e semplificato.

Dr. Eric Falzone – Law Compliance Advisor – Partner EUCS

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